Perizia per Industria 4.0, ecco cosa deve contenere

Perizia per Industria 4.0, ecco cosa deve contenere

La circolare diffusa dal Mise specifica quali sono i contenuti dell’analisi tecnica necessari per godere dell’iperammortamento


La circolare diffusa dal Mise specifica quali sono i contenuti dell’analisi tecnica necessari per godere dell’iperammortamento

Per ottenere gli sgravi fiscali offerti dal Piano Industria 4.0 è sufficiente un’autocertificazione, firmata dal legale rappresentante dell’azienda, da allegare alla dichiarazione dei redditi. Diverso il caso in cui il bene iperammortizzato abbia un valore superiore a 500.000 euro. In questo caso, infatti, viene richiesta “una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità  rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

Pertanto, come dettagliato nella circolare N.4/E del 30/03/2017, che detta le linee guida per ottenere gli sgravi fiscali connessi all’iperammortamento e al superammortamento, per poter fruire dei benefà¬ci dell’iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, “è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge; inoltre, è opportuno che la perizia/attestazione di conformità  sia corredata di un’analisi tecnica”.

Cosa scrivere nella perizia

I contenuti dell’analisi tecnica devono essere i seguenti:

  • descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (cosଠcome risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
  • descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati e menzionati al paragrafo 11.1;
  • verifica dei requisiti di interconnessione. Affinchè un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

  • descrizione delle modalità  in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
  • rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).

La circolare specifica inoltre che il possesso dei requisiti deve essere attestato:

per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale — che devono dichiarare la propria “terzietà ” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia — iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità  rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia (o l’attestato) puòanche riguardare una pluralità  di beni agevolati;

per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione puòanche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità  di cui al punto precedente).

Va infine sottolineato che, a tutela della proprietà  intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonchè di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iper ammortizzata), l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità  giudiziaria.

Le principali novità  contenute nella Circolare saranno illustrate, venerdଠ7 aprile, nel corso di un webinar dal titolo “Industria 4.0, le linee guida del Ministero” e condotto con esperti di settore. E’ possibile iscriversi gratuitamente al webinar attraverso questo link o inviare eventuali domande all’indirizzo redazione.itis@bitmat.it